ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CON ALTI STANDARD QUALITATIVI E CONTESTO LAVORATIVO Rif. Legge 4/2013 E D.lgs 109 del 04 agosto 2023 Ministero della Giustizia
LAVORO AUTONOMO
L’ Agenzia delle Entrate ha Comunicato che il Codice Ateco utilizzabile dai professionisti è il 74.90.99.
La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente (Legge 4/2013 art. 1 comma 5).
L’esercizio della Professione può avvenire senza l’iscrizione all’associazione professionale ad eccezione per quanto previsto dal D.gls 109 del 04 agosto Min. Giustizia.
Le Competenze professionali (Formazione permanente) gli aggiornamenti tecnici obbligatori, sono acquisibili presso le associazioni professionali che emettono attestazioni e che sono iscritte in apposito Elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy (Legge 4/2013).
L’Esercizio della Professione quale ausiliario del Giudice può avvenire esclusivamente mediante iscrizione all’Albo dei CTU presso i Tribunali della giurisdizione competente, la categoria di riferimento è “Borse e Titoli”. Ai fini dell’iscrizione all’Albo è necessaria l’iscrizione all’associazione professionale e l’acquisizione delle speciali competenze, oltre la formazione nella Mediazione e gli ulteriori requisiti stabiliti dal D.lgs 109 del 04 agosto 2023 Ministero della Giustizia. L’esercizio della Professione su mandato del Cliente Privato o suo legale di fiducia è libero (Legge 4/2013).
LAVORO SUBORDINATO
Le imprese possono assumere Professionisti per lo svolgimento delle specifiche mansioni professionali.
Per quanto attiene il lavoro subordinato o con contratto d’opera professionale, per quanto attiene l’attività di Trading online, la stessa deve essere svolta su specifiche direttive del datore di lavoro, Amministratore o suo Delegato. La redazione di Piani d’investimento ad alto rischio nel Trading online, la Consulenza e l’attuazione operativa di specifiche indicazioni del datore di lavoro o suo delegato sono mansioni del Professionista.